Art.  7.
(Finanziamento dell'UNPLI).

      1. Lo Stato prevede la concessione di un contributo finanziario annuale all'UNPLI.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco, migliorandone le capacità organizzative e operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.